Come noto già dal 2020 Inps ha messo a disposizione dei lavoratori del settore pubblico e privato il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” che consentiva la comunicazione del proprio indirizzo di reperibilità se diverso da quello del certificato di malattia, ai fini delle visite fiscali.
A giugno 2023 l'istituto è stata implementata una nuova funzione per la consultazione dell’elenco e il dettaglio delle visite mediche di controllo ricevute, compresi i verbali .
Nel messaggio 4710 2023 Inps da notizia che lo scorso 29 dicembre 2023, grazie al progetto finanziato dal PNRR , è stata rilasciata una nuova versione del Portale a uso dei datori di lavoro sia
- del settore pubblico che
- di quello privato
che costituirà un punto unico di accesso per tutte le funzionalità previste, con interfacce grafiche riprogettate per un utilizzo più semplice e immediato.
Per accedere al servizio online occorre sempre autenticarsi con SPID, CIE o CNS.
All’interno del Portale per le visite mediche di controllo, l’utente ha la possibilità di fruire delle seguenti funzionalità :
• Servizi per la richiesta:
- richiesta visita medica di controllo;
- annullamento richiesta;
- invio richieste multiple;
- verifica invio richieste multiple;
- gestione fatture.
• Servizi per l’esito:
- consultazione dell’esito da parte dell’utente che ha inserito la richiesta;
- consultazione dell’esito da parte del datore di lavoro qualora non sia lo stesso utente di cui al punto precedente;
- stampa dell’esito;
- consultazione esiti visite d’ufficio Polo Unico.
Comunicazioni:
- consultazione notizie e novità comunicate dall’INPS agli utenti del servizio.
Si segnala in particolare la nuova funzionalità “Gestione fatture” per i datori di lavoro privati e pubblici non afferenti al Polo Unico, che consente all’utente, dotato di delega con ruolo di Titolare o Legale Rappresentante, la ricerca delle fatture relative alle visite mediche di controllo domiciliari
Per ogni fattura selezionata è, inoltre, possibile accedere alla pagina di “Dettaglio fattura”, attraverso la quale possono essere verificati diversi elementi.
Comunicazioni visite di controllo lavoratori privati
I lavoratori privati che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia possono utilizzare il servizio per assolvere all’obbligo di comunicare all’INPS, con la massima diligenza e tempestività possibili e prima di effettuare lo spostamento, le variazioni di reperibilità per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste in caso di impossibilità a eseguire una visita medica di controllo a causa della mancata rettifica dell’indirizzo del lavoratore.
ATTENZIONE IL servizio non sostituisce gli obblighi contrattuali in merito alle comunicazioni di cambio reperibilità dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.
Visite fiscali lavoratori pubblici afferenti al Polo unico
Si ricorda che per i lavoratori pubblici,la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente solo alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi.
Il servizio non deve essere utilizzato dai lavoratori pubblici per la comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.
Si ricorda che con il messaggio 1270 del 29 marzo 2019 l' INPS aveva reso disponibile la funzionalità sul Portale dell’Istituto, che fornisce on line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni dell'ufficio medico legale nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, sia per il lavoratore pubblico che per i lavoratori del settore privato senza tutela della malattia da parte dell’Inps .
Il messaggio precisava comunque che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. Viene meno, invece, per il lavoratore, l’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.