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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E STP NON POSSONO PARTECIPARE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

1 minuto, Redazione , 28/03/2019

Associazioni professionali e STP non possono partecipare ad altre associazioni

STP e associazioni professionali non possono partecipare ad associazioni tra professionisti già costituite. Le indicazioni del CNDCEC

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Ferma restando la possibilità di costituire associazioni professionali monodisciplinare o multidisciplinari, sia la costituzione sia la successiva partecipazione rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o collegi, pertanto né un’associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra tali professionisti già costitutite. A fornire questa indicazione è stato il Pronto Ordini 169/2018 pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 25 marzo 2019.

Entrando nel merito del quesito, era stato chiesto se un’associazione professionale e una STP possano far parte o meno di un’associazione professionale, da qui la risposta negativa del CNDCEC.

Il testo del Pronto Ordini ricorda che le norme sulle società tra professionisti non dicono nulla in merito alla partecipazione in altre STP o in associazioni professionali, in quanto il legislatore aveva infatti previsto la partecipazione del socio professionista nelle nuove aggregazioni professionali della STP
Come chiarito nel documento del CNDCEC non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, ma non sembrano esserci ostacoli all’esercizio professionale in forma individuale da parte del socio o allo svolgimento della professione in forma associata.

Il documento chiarisce anche che la STP per poter legittimamente esercitare, è tenuta a iscriversi

  • nella sezione speciale del registro delle imprese
  • alla sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza dei soci professionisti.

Inoltre, laddove i soci professionisti pur appartenendo alla stessa categoria professionale siano iscritti in Albi tenuti da ordini territoriali differenti, è opportuno che la stessa società tramite rappresentante legale o i soci comunichino ai rispettivi ordini di appartenenza la partecipazione alla STP al fine di poter consentire l’annotazione della iscrizione della STP anche agli Albi di appartenenza dei soci professionisti.

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

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