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DOPPIE IMPOSIZIONI: IL NUOVO ACCORDO ITALIA-CINA

3 minuti, Redazione , 26/03/2019

Doppie imposizioni: il nuovo accordo Italia-Cina

Doppie imposizioni: il nuovo accordo Italia-Cina. Ecco cosa cambia per dividendi, interessi, royalties e capital gain

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Con un comunicato stampa il MEF ha comunicato che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, che aggiorna quello in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS, prevede:

  • in materia di dividendi (Articolo 10) è prevista una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto all’accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di tale riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%
  • in materia di interessi (Articolo 11), la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell'ammontare lordo degli interessi; è prevista un'aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. Tuttavia, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane le quali - in base all’Accordo del 1986 - non avevano più diritto all'esenzione in quanto non più detenute al 100% da capitale pubblico (CDP, Sace, Simest). Inoltre, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina
  • in materia di royalties (Articolo 12) è previsto che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. E’ invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50 per cento delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%
  • in materia di capital gains (articolo 13) è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

Complessivamente, le disposizioni previste dall’Accordo realizzano una equilibrata ripartizione dei rispettivi diritti impositivi. Potranno inoltre contribuire a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e a fornire maggiore certezza fiscale alle imprese dei due Paesi.

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