Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica e non piu al proprio datore di lavoro come fatto finora con il modello “ANF/DIP” (SR16). Sarà attivato a questo fine un nuovo servizio online sul sito dell'Istituto.
Lo comunica l'INPS con la circolare 45 del 22 marzo 2019 precisando che in questo modo viene garantita una maggiore correttezza del calcolo dell’importo spettante e anche una migliore aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni dettagliate nella circolare .
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto che individuerà gli importi giornalieri e mensili sulla base del nucleo familiare e del reddito degli anni precedenti.Al cittadino richiedente saranno inviati solo gli eventuali provvedimenti di rigetto delle domande.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazioni che comportino un aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve invece presentare la domanda telematica di variazione utilizzando ancora la procedura “ANF DIP”.
Resta comunque l'obbligo di richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria , nei casi previsti ossia:
- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Le nuove modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
In caso di accoglimento, la procedura per l'erogazione partirà automaticamente e il cittadino richiedente non riceverà il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma solo eventualmente quello di rigetto (modello “ANF58”).
La presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del SETTORE AGRICOLO invece resta invariata ( modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di DITTE CESSATE O FALLITE , la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda telematica deve essere presentata all’Istituto, attraverso i canali telematici già indicati in precedenza al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;oppure tramite Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN.
Per i DATORI DI LAVORO :
dal 1° aprile 2019 gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti comunicati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo . La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
PERIODO TRANSITORIO:
L'INPS precisa che fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Dopo il 30 giugno 2019 non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
Le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e sulle caratteristiche della nuova applicazione telematica saranno oggetto di un successivo messaggio.