Nella circolare 44 2019 INPS chiarisce illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di stabilità 2019), in particolare in merito all'Indice di rivalutazione provvisorio , alla Platea interessata alla rimodulazione , alle nuove regole di perequazione in vigore per gli anni 2019-2021.
L’articolo 1, comma 260, infatti ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2019. Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa che penalizza alcune categorie di assegni pensionistici sopra una certa soglia di reddito .
L’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Gli importi che restano confermati come da precedente comunicazione (circ 122 2018) sono i seguenti:
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 |
€ 513,01 |
€ 292,43 |
IMPORTI ANNUI |
€ 6.669,13 |
€ 3.801,59 |
Non sono quindi interessati dalla rimodulazione della perequazione neppure i seguenti trattamenti:
- le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
- le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- l’indennità integrativa speciale;
- le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.
La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati nella circolare n. 122/2018.
L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 dispone che “per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti:
Periodo |
Fasce |
Indice di perequazione |
% aumento |
Importo trattamenti |
Dal 1° gennaio 2019 |
Fino a 3 volte il T.Minimo |
100% |
1,1% |
fino a € 1.522,26 |
Fascia di garanzia * |
oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76 sono garantiti 1.539,00 |
|||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
97% |
1,067% |
oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68 |
|
Fascia di garanzia * |
oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10 sono garantiti € 2.051,34 |
|||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
77% |
0,847% |
oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10 |
|
Fascia di garanzia* |
oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04 sono garantiti € 2.558,59 |
|||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
52% |
0,572% |
oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52 |
|
Fascia di garanzia* |
oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 sono garantiti € 3.061,93 |
|||
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47% |
0,517% |
oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36 |
|
Fascia di garanzia* |
oltre € 4.059,36 e fino € 4.060,25 sono garantiti € 4.080,35 |
|||
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM |
45% |
0,495% |
oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78 |
|
Fascia di garanzia* |
oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28 sono garantiti € 4.589,39 |
|||
Oltre 9 volte il TM |
40% |
0,44% |
oltre € 4.569,28 |
La nuova disposizione lascia immutato il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018.
La circolare ricorda che sul sito istituzionale www.inps.it sarà disponibile il certificato di pensione utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.(PIN INPS)