Durante le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune problematiche in merito alla possibilità di computare l’eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione. Così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5 del 21 marzo 2019, qui allegata, con i chiarimenti.
In generale, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento. Pertanto, il maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con l'ACE. Quindi l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente.
L’eccedenza di rendimento nozionale ACE deve:
- trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica,
- essere riportata nei periodi d’imposta successivi e
- essere ancora non utilizzata, e quindi disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.
Per quanto riguarda lo scomputo dell’eccedenza di ACE in presenza di perdite, l’ACE deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto. L’eventuale presenza di perdite di periodo o pregresse nell’anno d’imposta oggetto di rettifica, nella medesima ottica di ripristino, imporrebbe che dal maggior reddito accertato siano prioritariamente scomputate le perdite stesse rispetto all’eccedenza di rendimento nozionale. Pertanto, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o nei limiti dell’80% dell’imponibile non dichiarato). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di eccedenza di ACE scomputabile si deve tenere conto della tipologia di perdita.