Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale, che riconferma quanto concordato nell'accordo del 10 febbraio 2010.
Viene ribadito che l'attività dei Caf collegata alle campagne fiscali/previdenziali (compilazione di modelli e dei dichiarativi fiscali) sono da considerare attività a carattere stagionale . Per questo i contratti a tempo determinato e i contratto di somministrazione a tempo determinato vanno esclusi dalle limitazioni quantitative, tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine recentemente modificato dal Decreto Dignità.
L'accordo ricorda comunque che questa deroga operata dalla contrattazione collettiva, non comporta una esclusione dall'obbligo di contribuzione aggiuntiva prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la nuova quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.
Le parti hanno concordato inoltre che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.