Fatturazione elettronica si o no? Cosa devono fare i fisioterapisti? A fornire chiarimenti ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 78 del 19 marzo 2019.
In particolare, l'istante è un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute, permettendo l’iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche delle riabilitazione e prevenzione. Lo stesso è anche titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche diretto da un apposito direttore sanitario. L'istante ha chiesto il comportamento da tenere ai fini della fattura elettronica.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI). L’articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018 introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia.
In definitiva, per il 2019:
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
- qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.
Resta, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, l’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura elettronica extra SdI ovvero in formato analogico.