Nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa IVA ex articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stabile organizzazione che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione nei termini biennali indicati nel citato articolo 60.
A fornire questo chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n.10 del 18 marzo 2019 qui allegato.
Si ricorda che l'aticolo 60, comma 7 del DPR 633/72 prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.