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DOMICILIO PROFESSIONALE SOLO DOVE L'ATTIVITÀ È PREVALENTE

1 minuto, Redazione , 20/03/2019

Domicilio professionale solo dove l'attività è prevalente

Il domicilio professionale è dove il professionista svolge l'attività prevalente ed è quella che rileva per l'iscrizione all'Albo. I chiarimenti del CNDCEC

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Il domicilio professionale è dove l'attività è prevalente ed è quello che rileva ai fini dell'Albo. A sottolineare questo principio è stata l'informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Il domicilio professionale è importante ai fini dell’iscrizione all’albo presso un certo territorio in quanto  deve essere garantita la reperibilità dell’iscritto. Pertanto qualora il professionista intenda trasferire il domicilio professionale, deve altresì trasferire la propria iscrizione all’Ordine.

Infatti, in base alla norma, il criterio di collegamento tra il professionista e l’albo di riferimento è:

  • la residenza: cioè il luogo dove confluiscono gli interessi morali, sociali e familiari di una persona
  • il domicilio professionale: cioè lo studio professionale, il luogo dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività.

Come sottolineato nell’informativa, la Giurisprudenza ha precisato che il concetto di domicilio professionale è caratterizzato per l’intenzionalità di costruire e mantenere in un determinato luogo, il centro principale delle proprie relazioni economiche. Pertanto, dato il legame tra la prevalenza dell’esercizio dell’attività con il concetto di domicilio professionale deve essere escluso il luogo i cui il professionista si reca per esigenze lavorative, saltuariamente.

L’informativa del CNDCEC termina chiarendo che in merito alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo, Le ricordo che può avvenire anche attraverso la richiesta all’iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio presentate in sede di iscrizioni. Nel caso sorgano dubbi, l’Ordine deve effettuare i controlli idonei. 

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