L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, il quesito oggetto di interpello nella Risoluzione 35 del 15 marzo 2019 è volto a definire l’applicazione della ritenuta, nell’ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.Nel caso oggetto di interpello, l'istante sarà esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.
Il testo della risoluzione è allegata gratuitamente a questo articolo.