Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al bonus per attività di ricerca e sviluppo, attraverso due risposte agli interpelli. In generale, l'articolo 3, comma 1-bis, del DL 145/2013 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito di imposta per investimenti, in misura pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
Nel merito, con la Risposta 72 dell'8 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta non è trasferibile in quanto matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. La norma prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione da chi ha sostenuto la spesa. In particolare il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale, scissione, cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.
Per quanto riguarda la Risposta 73 del 13 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109 del TUIR. Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi pertanto, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati indipendentemente dal processo di ammortamento. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media.
In generale, in relazione alle spese agevolabili, è il caso di precisare che il costo del brevetto concorrere alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all'impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili. Il marchio, invece, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale e pertanto, i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili.
Entrambi i documenti di prassi sono allegati a questo articolo.