L’INPS ha comunicato nel messaggio 161 2020 che già dallo scorso 7 gennaio è possibile presentare le domande per l'indennita di disoccupazione agricola di competenza 2019 e, anche per gli ANF (assegni nucleo familiare) entro la scadenza consueta del 31 marzo .
L'invio delle domande puo essere effettuato solo in forma telematica tramite:
- il servizio online accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);oppure
- gli enti di patronato;
- il Contact center telefonico al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
A CHI SPETTA
Si ricorda che la prestazione di disoccupazione agricola erogata dall'INPS spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all'indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l'intero anno, o per parte dell'anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell'anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle vanno detratte:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
REQUISITI
Per ottenere l'indennità di disoccupazione i lavoratori agricoli devono:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati anche ci contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale.
Anche a lavoratori che si dimettono per giusta causa,( Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269) è previsto il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
A eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L'obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all'interessato che richiede la prestazione.
In caso di decesso dell'assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell'anno successivo).
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato - OTI - l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
In tema di prescrizione e decadenza dei ricorsi ulle prestazioni di disoccupazione, l'Inps ha pubblicato il messaggio 16 marzo 2018, n. 1166 affermando che :
- il ricorso per diniego della disoccupazione agricola in caso di prestazioni di carattere temporaneo va effettuato entro l'anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo.
- la questione della decadenza ha una grossa rilevanza, in quanto, non trattandosi di prestazione pensionistica, la mancata attivazione dell'azione giudiziaria conduce alla estinzione del diritto.