E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 del 11-03-2019 il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 per l' "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio".
Va ricordato che il Regolamento europeo, in vigore dal 21 Aprile 2018, ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell'Unione. Il Regolamento disciplina:
- sia i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione,
- che i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Esso si applica a tutti i DPI, ad eccezione di quelli:
- progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
- progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;
- progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori .
Come indicato nel Regolamento, gli operatori economici dovranno essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, così da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali:
- la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e
- la concorrenza leale sul mercato dell'Unione .
I soggetti che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento
Si segnalano ad esempio in materia di sanzioni le seguenti novità:
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Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI nonconformi ai requisiti suddetti e' punito:
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se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
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se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
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se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
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Anche i distributori sono soggetti a sanzioni crescenti da 1000 a 60 mila euro per DPI di terza categoria, con la sanzione pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
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Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e' punito con la sanzione pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
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Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell'autorita' di sorveglianza omette di esibire la documentazione e' punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
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Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.