Detrazione del 19% per contratti di leasing stipulati da parte di contribuenti con un reddito massimo fino a 55.000 euro per l'acquisto della prima casa nella dichiarazione dei redditi.
In generale, con il contratto di leasing la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, che sarà poi messo a disposizione per un periodo di tempo determinato, a fronte di un corrispettivo che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Il contratto prevede inoltre una sorta di “maxi rata finale” per effettuare l’acquisto. Allo scadere del termine, l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene al prezzo prestabilito nel contratto stesso. Per chi sceglie questa modalità di acquisto è prevista una detrazione del 19% dei canoni annui e del costo di acquisto, secondo un tetto massimo differenziato in base all'età degli acquirenti.
Attenzione va prestata al fatto che la detrazione è riconosciuta per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria e spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.
Vediamo ora le differenze in base all'età dei soggetti coinvolti.
Nel caso in cui le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa sono detraibili:
- canoni e relativi oneri accessori, per un importo di spesa annua non superiore a 8.000 euro;
- costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo massimo di spesa non superiore a 20.000 euro.
Per i soggetti dai 35 anni in poi, invece, sono detraibili:
- canoni e relativi oneri accessori, per un importo di spesa non superiore a 4.000 euro;
- costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo massimo di spesa non superiore a 10.000 euro.
Sia il requisito anagrafico che quello reddituale rilevano solo al momento della stipula del contratto.