Il decreto legge n. 119 del 2018 sulla c.d. “pace fiscale" ha disciplinato tra l’altro la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con l’articolo 6, il cui comma 16 estende l’istituto anche agli enti territoriali: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».
Si ricorda che in generale sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva. In particolare possono essere definite con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.
Rimangono, pertanto, escluse le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico, la cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario, mentre sono definibili le controversie relative al canone di pubblicità.
L'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha recentemente pubblicato una nota di approfondimento in merito alla definizione agevolata delle liti pendenti con i Comuni, qui allegata.
In generale, i ritiene che per “atto impositivo” debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del quantum da recuperare, rimanendo esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili.
Da qui ne discende che non potrà essere oggetto di definizione, in linea di principio,
- la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di pagamento il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato.
- le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.
L'IFEL ritiene che siano invece definibili, tra gli altri
- tutti gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’Ici, dell’Imu e della Tasi
- le controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell’atto di accertamento. Ad esempio, potranno essere definibili i contenziosi avverso avvisi bonari Tari, o solleciti di pagamento, in quanto, da un lato, con essi il Comune esterna la propria pretesa impositiva, e, dall’altro, la loro impugnabilità è costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con funzione anticipatoria, ma non vincolante, rispetto alla successiva notifica dell’atto di accertamento.
Attenzione va prestata al fatto che per quanto riguarda i modelli che i Comuni potranno mettere a disposizione dei contribuenti per effettuare la richiesta di aderire alla definizione, l'IFEL consiglia di utilizzare, con i necessari adattamenti, il modello presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Infine, allegati alla Nota ci sono anche uno schema di Regolamento, con la relativa delibera consiliare, che il Comune dovrà adottare se deciderà di applicare anche ai propri tributi il dispositivo di definizione agevolata.