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APPALTI: LINEE GUIDA ANAC SULLA CLAUSOLA SOCIALE

2 minuti, Redazione , 06/03/2019

Appalti: Linee guida ANAC sulla clausola sociale

Stabilità occupazionale - In Gazzetta e Linee guida ANAC n. 13, sulle modalità di applicazione dell’istituto della clausola sociale negli appalti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 la delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019, contenente le Linee guida n. 13, con le indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale nei contratti pubblici (a norma dell'art 50 del  Codice  dei  contratti  pubblici ). 

Si tratta  delle specifiche clausole che  le stazioni  appaltanti  inseriscono nel contratto per  promuovere  la  stabilita' occupazionale del personale impiegato.

La delibera entra in vigore il 15 marzo 2019 .

  Si ricorda che la disciplina recata dall'art.  50  del  Codice  dei  contratti  pubblici si applica agli affidamenti  di  appalti  e  concessioni  di  lavori e di servizi diversi da quelli di  natura  intellettuale,  con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di  manodopera. 
anche in appalti non ad alta intensita' di manodopera, con esclusione

  • dei servizi di natura intellettuale
  •  degli appalti di fornitura;
  •  degli appalti di natura occasionale.

  Se il contratto comprende in  modo  scindibile  sia prestazioni  afferenti  ad  attivita'  assoggettate  all'obbligo   di previsione della clausola sociale, sia  prestazioni  non  soggette  , la  clausola  sociale  si  applica  limitatamente  alle attivita'  ricadenti  nell'obbligo  di  previsione   della   clausola sociale.
  Resta ferma la facolta' per la  stazione  appaltante  di  estendere l'applicazione della clausola sociale alle attivita' non assoggettate all'obbligo, purche' non escluse ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

Nella delibera si specifica anche che l'applicazione   della   clausola   sociale   non   comporta   un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento  del  personale utilizzato  dall'impresa  uscente,   che deve invece    essere armonizzato  con  l'organizzazione  aziendale  prescelta  dal   nuovo affidatario. Il riassorbimento  del  personale  e'  imponibile  nella  misura e  nei  limiti  in  cui  sia  compatibile  con  il  fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. 

Le linee guida prevedono che il concorrente all'appalto alleghi  all'offerta un progetto  di  assorbimento, per illustrare  le  concrete  modalita'  di applicazione della clausola sociale, con riferimento  al numero dei lavoratori che  bebeneficeranno  e alla  relativa  proposta contrattuale .
  
 Da notare infine che " la mancata  accettazione  della  clausola  social costituisce manifestazione della volonta' di  proporre  un'offerta  condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si  impone l'esclusione dalla gara." 

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Allegato

ANAL clausola sociale appalti 13-02-2019

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