È stata pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 la delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019, contenente le Linee guida n. 13, con le indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale nei contratti pubblici (a norma dell'art 50 del Codice dei contratti pubblici ).
Si tratta delle specifiche clausole che le stazioni appaltanti inseriscono nel contratto per promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato.
La delibera entra in vigore il 15 marzo 2019 .
Si ricorda che la disciplina recata dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di manodopera.
anche in appalti non ad alta intensita' di manodopera, con esclusione
- dei servizi di natura intellettuale
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.
Se il contratto comprende in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attivita' assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette , la clausola sociale si applica limitatamente alle attivita' ricadenti nell'obbligo di previsione della clausola sociale.
Resta ferma la facolta' per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attivita' non assoggettate all'obbligo, purche' non escluse ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.
Nella delibera si specifica anche che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, che deve invece essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale e' imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.
Le linee guida prevedono che il concorrente all'appalto alleghi all'offerta un progetto di assorbimento, per illustrare le concrete modalita' di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che bebeneficeranno e alla relativa proposta contrattuale .
Da notare infine che " la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volonta' di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara."