Il diritto al rimborso dell’IVA può essere esercitato solamente in presenza di determinate condizioni, in difetto delle quali i contribuenti sono “abilitati” solamente a riportare a nuovo il credito IVA per scomputarlo nell'esercizio successivo. Dato che in questo momento molti studi sono impegnati, tra l'altro, nella predisposizione delle dichiarazioni IVA può essere utile riepilogare le condizioni necessarie per ottenre il rimborso dell'imposta,
In generale il rimborso può essere chiesto sia in sede di dichiarazione annuale, sia in presenza di crediti infrannuali nei primi tre trimestri dell’anno (mentre il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale).
I requisiti previsti sono di seguito indicati:
- requisito oggettivo: il credito IVA deve ammontare almeno ad euro 2.582,28 (art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972);
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requisito soggettivo: è necessario che sia verificata almeno una delle seguenti condizioni (nell’anno o nel trimestre, in caso di rimborso infrannuale):
- esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportino l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni;
- effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto od importazione di beni ammortizzabili (nonché di beni e servizi per studi e ricerche), limitatamente alla relativa imposta;
- effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette ad IVA a norma dell'art. 7, D.P.R. 633/1972;
- nomina di un rappresentante fiscale, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, nei limiti dell'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale e, comunque, per un importo non superiore alla minore delle eccedenze (art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Una specifica eccezione è prevista – con la spettanza comunque del diritto al rimborso – se il contribuente ha cessato l'attività nel corso dell'anno.