Entro oggi lunedì 1°aprile 2019 i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2019), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.
Il 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:
- la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2019, in via telematica.
Si ricorda che sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
- hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).
Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).
Pertanto, dato che il 31.3.2019 cade di domenica, entro lunedì 1° aprile 2019 i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica relativamente all'anno 2018 ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.
Si ricorda che i soggetti che nel corso del 2018 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti percettori di tali somme apposita certificazione, utilizzando il nuovo modello CUPE approvato dall’Agenzia delle Entrate il 15.01.2019. Si ricorda che la certificazione CUPE non segue le regole della certificazione unica e i dati devono essere riportati nel mod. 770 da presentare entro il 31 ottobre 2018 negli appositi quadri SI e SK.