Ammesse all'iper ammortamento le spese sostenute in ambito Sanità 4.0, a chiarirlo la Circolare MISE del 1 marzo 2019, n. 48610 che ha fornito anche indicazioni di carattere generale.
Prima di entrare nel merito, vediamo i chiarimenti di portata generale pubblicati nel documento di prassi. Per prima cosa si ricorda che l'iperammortamento è stato prorogato nella Legge di bilancio 2019 che ne ha modificato anche la disciplina. In generale, per la concreta fruizione del beneficio dell’iper ammortamento è necessario che entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’effettuazione degli investimenti e/o l’interconnessione dei beni sia soddisfatto anche l’adempimento formale richiesto dalla disciplina agevolativa nella forma della
- perizia tecnica giurata
- attestazione di conformità
- dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione.
A questo proposito, non può escludersi che, per gli investimenti già effettuati nei periodi d’imposta 2017 e 2018, le relative perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte anteriormente alla pubblicazione della presente circolare siano state formulate adottando criteri di classificazione diversi. Al riguardo, si ritiene che tali diverse classificazioni non inficino l’applicabilità e la decorrenza del beneficio, e pertanto non è neanche necessario procedere a una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti forniti nella circolare del MISE del 1° marzo.
Inoltre, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
Per quanto riguarda gli investimenti in ambito sanitario sono stati forniti chiarimenti in merito alle seguenti tipologie:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini: in questa voce possono ricomprendersi tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine: radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici.
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: in tale voce rientrano le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali.
- robot: all’interno di questa voce sono ricomprese le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
- sistemi automatizzati da laboratorio: in questa voce rientrano i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.
Per approfondimenti sul tema leggi la FAQ Iperammortamento 2019: quali beni sono agevolabili in ambito sanitario?