HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

IPER AMMORTAMENTO: CHIARITI I TERMINI DELLA PERIZIA

2 minuti, Redazione , 05/03/2019

Iper ammortamento: chiariti i termini della perizia

Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale in ambiente sanitario e termini per le perizie: circolare MISE con chiarimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ammesse all'iper ammortamento le spese sostenute in ambito Sanità 4.0, a chiarirlo la Circolare MISE del 1 marzo 2019, n. 48610 che ha fornito anche indicazioni di carattere generale. 

Prima di entrare nel merito, vediamo i chiarimenti di portata generale pubblicati nel documento di prassi. Per prima cosa si ricorda che l'iperammortamento è stato prorogato nella Legge di bilancio 2019 che ne ha modificato anche la disciplina. In generale, per la concreta fruizione del beneficio dell’iper ammortamento è necessario che entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’effettuazione degli investimenti e/o l’interconnessione dei beni sia soddisfatto anche l’adempimento formale richiesto dalla disciplina agevolativa nella forma della

  • perizia tecnica giurata
  • attestazione di conformità
  • dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione.

A questo proposito, non può escludersi che, per gli investimenti già effettuati nei periodi d’imposta 2017 e 2018, le relative perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte anteriormente alla pubblicazione della presente circolare siano state formulate adottando criteri di  classificazione diversi. Al riguardo, si ritiene che tali diverse classificazioni non inficino l’applicabilità e la decorrenza del beneficio, e pertanto non è neanche necessario procedere a una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti forniti nella circolare del MISE del 1° marzo.

Inoltre, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.

Per quanto riguarda gli investimenti in ambito sanitario sono stati forniti chiarimenti in merito alle seguenti tipologie:

  • apparecchiature per la diagnostica per immagini: in questa voce possono ricomprendersi tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine: radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici.
  • apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: in tale voce rientrano le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali. 
  • robot: all’interno di questa voce sono ricomprese le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
  • sistemi automatizzati da laboratorio: in questa voce rientrano i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche. 

Per approfondimenti sul tema leggi la FAQ Iperammortamento 2019: quali beni sono agevolabili in ambito sanitario?

Potrebbe interessarti il Pacchetto Industria 4.0 - Pacchetto excel + eBook + Video composto da 4 fogli excel per la determinazione delle agevolazioni per le imprese previste nel Piano Industria 4.0 + 2 eBook sulla Nuova Sabatini + Videoconferenza

Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019

Allegato

Circolare MISE 1 marzo 2019, n. 48610

Tag: SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande dal 10.12

In GU n 207 del 4.09 regole per richiedere il voucher 3I: a chi spetta e per cosa. Sportello aperto per le domande dal 10 dicembre prossimo

Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 19 novembre

Bonus acquisto carta imprese editrici: regole nella Circolare n 2 del 10 settembre, beneficiari, spese ammissibili e date per le domande

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.