L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo di domanda per riscattare i periodi non coperti da contribuzione, così come previsto dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Il decreto - legge prevede infatti la possibilità riservata agli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell’Inps , privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di riscattare eventuali «buchi contributivi» a partire dal 1° gennaio 1996.
Il riscatto può riguardare un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi. La norma è sperimentale, e si applica , per ora , dal 2019 al 2021 ed è stata anche definita "pace contributiva". Il costo pari ai contributi calcolati sull’ultima retribuzione/reddito, viene agevolato, infatti è detraibile per il 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali.
La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta :
- online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Come detto possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.
Non è escluso che nel corso della conversione in legge attualmente alla Camera dei deputati, vi siano prossime modifiche, ad esempio è stato presentato un emendamento che prevede la rateizzazione degli oneri in 10 invece che in 5 anni.