La cessione di banche dati per via telematica, in mancanza della messa a disposizione dei medesimi contenuti su supporto fisico (libri e altri prodotti editoriali muniti di codice ISBNo ISSN) non può essere assoggettata a Iva con aliquota ridotta del 4% ma sconta l'IVA ordinaria. A dare questo chiarimento è l'Agenzia delle Entrate con la risposta 69 del 1° marzo 2019 e qui allegata.
Nel documento di prassi l'istante ha chiesto all'amministrazione se sia ancora necessaria l’attribuzione dei codici identificativi internazionali ISBN e ISSN ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alla vendita e alla distribuzione elettronica di prodotti editoriali e banche dati.
Nella corposa risposta l'Agenzia ha per prima cosa fornito un riepilogo della normativa e della prassi concernente l'IVA sui prodotti editoriali. Infatti la disciplina è stata modificata dalla Direttiva (UE) n. 1713 del 2018 che ha introdotto, a partire dal 26 novembre 2018 nuove disposizioni in materia di aliquote dell’IVA applicabili a libri, giornali e periodici, apportando le seguenti modifiche alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006:
- Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell’allegato III, punto 6)”;
- gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell’Unione, aliquote ridotte inferiori o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all’allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell’IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica”;
- nell’allegato III, il punto 6) è il seguente: “6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”.
In sostanza, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano l’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico possono riservare lo stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica. La scelta operata dal legislatore domestico di subordinare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN appare conforme.
Nel caso oggetto di interpello, i prodotti non sembrano possedere le caratteristiche richieste ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, ossia “consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie distampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN” . Pertanto,si deve applicare l’IVA con l’aliquota ordinaria.