Nel messaggio n. 818 del 28 febbraio 2019 l'INPS chiarisce le modalità di accesso alle iniziative di formazione e rigualificazione professionale previste dal Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza . Sul tema è stata anche emanata una nuova delibera del Comitato amministratore n. 15 del 5 febbraio 2019 .
Le aziende interessate possono presentare domanda alla sede INPS competente, esclusivamente in forma telematica . Il messaggio precisa in particolare che :
- le domande possono riguardare esclusivamente programmi formativi che alla data di presentazione delle stesse risultino conclusi;
- le domande già presentate alla data del 5 febbraio 2019, riferite a programmi ancora in corso di svolgimento, possono essere esaminate solo nel caso in cui la formazione risulti conclusa. In questo caso è richiesta la presentazione di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'azienda istante attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.
Le istruzioni complete in materia erano state fornite con la circolare INPS n. 25/2017 .
Va ricordato che gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti e delle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza, svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza. L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso di alcuna anzianità aziendale da parte del lavoratore.
Il regolamento del fondo prevede anche il finanziamento degli specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende associale interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente (assegno ordinario).