Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico nella dicharazione dei redditi è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
-
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito
- da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.
- dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori.
- mentre nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
-
l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente. Non è richiesto per i seguenti interventi:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del richiedente)
- ostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
- acquisto e posa in opera delle schermature solari.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
-
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
- la tipologia di intervento eseguito,
- il risparmio di energia che ne è conseguito,
- il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
L’asseverazione, l’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Si ricorda che come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.