HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

INTERESSI DI MORA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI: DA QUANDO DECORRONO NELL’APPALTO?

2 minuti, Redazione , 01/03/2019

Interessi di mora su transazioni commerciali: da quando decorrono nell’appalto?

Transazioni commerciali e decorrenza degli interessi di mora. Nuova sentenza della Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La II Sezione Civile della Cassazione, nella Sentenza depositata il 27 febbraio 2019, n. 5734, riepiloga i principi che presiedono la disciplina sugli interessi di mora, facendo il punto sulla relativa decorrenza nei contratti di appalto privati.

La disciplina sugli interessi di mora. Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali (art. 1), dove per tali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, a fronte del pagamento di un prezzo. La disciplina in esame è preordinata a contrastare i ritardi nei pagamenti, ovvero l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali (art. 2). Il creditore vanta il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura stabilita dal precitato decreto, tranne nell’ipotesi ove il debitore fornisca la prova che il ritardo nel pagamento del prezzo sia imputabile all’impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile (art. 3).
Gli interessi di mora decorrono in modo automatico (art. 4):

  • dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
  • dalla scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, qualora il termine per il pagamento non sia stabilito nel contratto, e senza che sia necessaria la costituzione in mora. 

Interessi di mora nell’appalto. La definizione, contenuta nel decreto in esame, che comprende i contratti tra imprese che comportano in via esclusiva o prevalente la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, risulta compatibile con la definizione di appalto contenuta all’art. 1665 c.c., poiché la dizione “prestazione di servizi” si riferisce a tutte le prestazioni di “fare”. E’ stato evidenziato che il corrispettivo in denaro deve essere pagato alle scadenze contrattuali oppure, in difetto di pattuizione, quando l’opera sia accettata dal committente: consegue che da tale momento decorrono gli interessi di mora sulle somme. Peraltro, il corrispettivo diventa inesigibile qualora vengono riscontrati difetti sull’opera, e tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione del corrispettivo.
La vicenda. Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, la società committente, rilevata la sussistenza di vizi nell’opera, aveva preteso l’eliminazione diretta degli stessi, da parte della ditta appaltatrice, così aprendo un contenzioso giudiziario: il mancato pagamento del corrispettivo, da parte della committente, verso l’impresa esecutrice dei lavori, è stata ritenuta causa di debenza degli interessi solo dal momento della sentenza, dove tale credito, appunto, è divenuto liquido ed esigibile.

Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.