Chiarimenti in merito all'eredità sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 42 /2019. In generale la successione per causa di morte è un evento attraverso il quale uno o più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici, ad esclusione di quelli con carattere strettamente personale, di cui il de cuius era titolare. La devoluzione ereditaria può avvenire
- per disposizioni di legge: in tal caso si parla di successione legittima
- o mediante testamento: in tal caso si parla di successione testamentaria, ed il testatore può disporre liberamente dei propri beni designando i suoi successori (“vocazione”), sebbene nei limiti che la legge riserva a favore dei cosiddetti eredi legittimari.
Si premette, che in base al Codice civile, se il chiamato all’eredità muore senza avere accettato l'eredità ricevuta, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Inoltre, è previsto che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare (quale che ne sia la causa: ad es. premorienza, rinuncia, ecc.) si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata «congiuntiva», con la conseguenza che la quota spettante a questi ultimi si accresce.
Considerato che nell’istanza di interpello oggetto di risposta, la morte dei beneficiari è avvenuta già prima della redazione delle disposizioni testamentarie, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la devoluzione dell’intera quota attribuita dalla de cuius agli zii deceduti debba avvenire a favore degli istituiti eredi eventualmente ancora in vita, rispetto alla data di apertura della successione, i quali saranno solidalmente obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
- qualora tutti gli istituiti eredi testamentari siano deceduti prima del testatore, per l’individuazione dei soggetti chiamati all’eredità in relazione alla quota ereditaria disposta a loro favore, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge che regolano la successione legittima con la conseguenza che i chiamati all’eredità saranno i successori legittimi viventi della de cuius.
- i chiamati all’eredità sono legati da un vincolo di solidarietà, in quanto sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Diversamente, i legatari rispondono al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
- Infine, con riferimento al lascito testamentario disposto in favore della Diocesi ed al legato a beneficio dei sacerdoti della medesima Diocesi, l’articolo 3 del TUS prevede una serie di esenzioni di carattere soggettivo dall’imposta di successione e, in particolare, non sono considerati oggetto del tributo i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità. Per attestare l’effettivo impiego dell’oggetto del trasferimento per il raggiungimento di una delle finalità sopra citate, il legislatore al comma successivo dell’art. 3 stabilisce che l’ente dovrà dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.