Con la lettera circolare n. 1881 pubblicata il 25 febbraio 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sulle procedure di autorizzazione per l'installazione di impianti audiovisivi di videosorveglianza o altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, in caso di cambio di titolarità dell'impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda).
In particolare gli uffici territoriali avevano posto il problema se fosse necessario stipulare nuovi accordi in sede sindacale o autorizzative, o se fosse sufficiente comunicare formalmente alla sede locale dell'Ispettorato la sopravvenuta modifica della proprietà aziendale.
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
- comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.”