Che gli operatori sanitari che comunicano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non debbano emettere fattura elettronica nel 2019 è ormai pacifico, ma cosa devono fare gli operatori sanitari che non devono inviare tali dati? Cioè, i soggetti come podologi, fisioterapisti, logopedisti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?
La risposta, negativa, dall'Agenzia delle Entrate arriva con la pubblicazione della FAQ n. 59 del 26.2.2019. In tale sede è stato ribadito che per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche. Infatti, l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.
Per le altre risposte dell'Agenzia delle Entrate sul tema leggi l'articolo Fattura elettronica e invio dati al sistema tessera sanitaria:ancora chiarimenti