Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013. In particolare, entro il 28 di febbraio 2019 tali soggetti dovranno pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti durante l’anno 2018 ed inserire tali dati nella Nota integrativa al bilancio 2018. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’11 gennaio 2019 la Circolare n. 2 al fine di fornire chiarimenti in merito agli obblighi posti dalla legge sopra citata e alle relative modalità di adempimento.
Grande attenzione va prestata al fatto che per quanto riguarda la pubblicazione delle somme ricevute, in caso di non effettuazione di tale adempimento, la norma prevede la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno.
In generale i destinatari della norma possono essere raggruppati in due categorie.
-
Nella prima categoria rientrano:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
- nella seconda categoria rientrano le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).
La suddivisione appena vista rileva per la diversa modalità di adempiere all’obbligo di pubblicità previsto dalla norma in commento.
Per i soggetti che rientrano nella prima categoria (associazioni /fondazioni/ ONLUS) la Legge prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro. Le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico (è, dunque possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo); ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
Per i soggetti che rientrano nella seconda categoria (imprese) la Legge prevede la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro. La nuova tassonomia XBRL (versione Pci 2018-11-04), resa disponibile in novembre ed obbligatoria per i bilanci ordinari e consolidati chiusi a partire dal 31 dicembre scorso, prevede nel tracciato della nota integrativa (anche per i bilanci abbreviati e in una sezione ad hoc dei bilanci delle micro imprese) un apposito campo testuale dedicato a queste informazioni.