Con la Sentenza n. 4795 del 19 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della corte territoriale che ha confermato il licenziamento per giusta casua di una lavoratrice assentatasi senza giustificato motivo dal lavoro. Il comportamento derivava dal trasferimento in altra sede lavorativa, comunicato alla lavoratrice a seguito della chiusura del negozio in cui lavorava . Poiche il nuova sede era distante 200 km dalla residenza la dipendente aveva ritenuto di non poter adempiere alla richiesta del datore di lavoro e dopo le ferie non si era piu presentata al lavoro. Tale comportamento viene ritenuto negligente e meritevole di recesso per giusta causa.
Secondo gli Ermellini, infatti la decisione di chiudere l'unità locale e trasferire il personale nell’unica altra sede rimasta è pienamente legittima in quanto fa parte dell'insindacabile liberta datoriale nella gestione tecnica e organizzativa dell’impresa .
Non c'è quindi alcun inadempimento del datore di lavoro e il trasferimento non lede in modo irrimediabile le esigenze della lavoratrice.
Al contrario il comportamento della dipendente che si rifiuta di adempiere la prestazione lavorativa realizza una giusta causa di licenziamento ed è anche contrario a buona fede l'utilizzo del certificato di malattia ( violazione degli artt. 2086 e 2104 c.c.)