HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

/

MODELLO 730/2024: IL CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI

2 minuti, Redazione , 06/03/2024

Modello 730/2024: il credito d'imposta canoni non percepiti

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: come va indicato nel 730/2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Modello 730/2024 da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti nell'anno di imposta 2023 è possibile indicare il credito di imposta per canoni di locazione non percepiti.

Questa possibilità deriva dall’art. 26 del Tuir (come modificato dal DL n 34/2019 poi convertito in legge) che dispone che:

  • per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, 
  • come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, 
  • è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

E' bene specificare che, il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,

istanza di rimborso.

Credito d'imposta canoni non percepiti: come indicarlo nel 730/2024

In particolare, nel Quadro G del Modello 730/2024 è presente il Rigo G2 - Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti, dove occorre indicare:

  • il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti
  • come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori
imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,
apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo
con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di
convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”. 

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Luigi - 18/06/2020

730/2019: credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti: il recupero è consentito per tutte le tipologie di contratto di locazione e quindi anche per locazioni di tipo commerciale o solamente per contratti residenziali? Llo scorso anno ho dovuto dichiararli anche se non ho ricevuto nulla. Grazie per la risposta

Gian Carlo Lavazza - 23/02/2019

730/2019: credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti: il recupero è consentito per tutte le tipologie di contratto di locazione e auindi anche per locazioni di tipo commerciale o solamente per contratti residenziali?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 11/12/2024 CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente

Piattaforma BDSR per richiedere il CIN: chi non ha trovato la struttura sul portale ed ha richiesto assistenza può ottenere il CIN automaticamente

CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente

Piattaforma BDSR per richiedere il CIN: chi non ha trovato la struttura sul portale ed ha richiesto assistenza può ottenere il CIN automaticamente

Check in strutture ricettive da remoto: non è legittimo per il Ministero

Il Ministero dell'Interno si pronuncia sulla illegitimità del check in da remoto nelle strutture ricettive: vediamo i dettagli della Circolare diramata alle Prefetture

Locazione: l’incendio dell’immobile è responsabilità del conduttore?

Responsabilità per incendio della cosa locata. Il conduttore è chiamato a rispondere

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.