Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che avvisa i contribuenti che arriveranno avvisi via PEC o per posta ordinaria nel caso di redditi non dichiarati o errati. Infatti, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti (e della Guardia di Finanza) informazioni riguardanti possibili anomalie relative a svariate tipologie di redditi. L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti o nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) l’invio è effettuato per posta ordinaria.
I redditi coinvolti sono:
- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili con tassazione ordinaria, o con cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici;
- redditi di partecipazione;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.
In particolare, come chiarito nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.37776 del 15.2.2019, i dati contenuti nelle comunicazioni:
- identificativo della comunicazione;
- dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti;
- importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.
A sua volta il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Nel caso di errori o omissioni, i contribuenti possono regolarizzare la propria situazione:
- presentando una dichiarazione integrativa
- versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dal ravvedimento operoso.