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SGRAVI ASSUNZIONE DETENUTI 2019: LE ISTRUZIONI INPS

3 minuti, Redazione , 18/02/2019

Sgravi assunzione detenuti 2019: le istruzioni INPS

Novita sulle agevolazioni per le assunzioni di detenuti e internati: nuove aliquote retroattive; le domande vanno presentate annualmente .

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E' stata pubblicata la circolare INPS n. 27 2019  con le istruzioni per la fruizione degli  sgravi contributivi per la  assunzione di persone detenute o internate a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148. Si tratta , ricordiamo,  dei benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari , nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Il ritardo nell'emissione delle istruzioni dipende dal fatto che le disposizioni, in quanto non in linea con le regole di instaurazione dei rapporti di lavoro, sorretti da forme di agevolazione contributiva ponevano criticità applicative che hanno richiesto un’attività di analisi, con la collaborazione del Ministero di Giustizia, 

Il decreto 24 luglio 2014, n. 148 al titolo II “Sgravi contributivi”, modifica la misura del beneficio contributivo introdotto dalla legge n. 193/2000stabilendo, inoltre, così come previsto dalla delega contenuta nell’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991, gli importi massimi fruibili annualmente.

In accordo con il Ministero della Giustizia - e analogamente a quanto previsto per il procedimento di accesso al credito d’imposta riconosciuto alle imprese a fronte delle medesime assunzioni - a decorrere dall’annualità 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che verranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La circolare illustra  nel dettaglio le modifiche contenute nel decreto interministeriale citato e le modalità di accesso al beneficio contributivo, secondo le linee guida condivise con il Ministero della Giustizia.

Si ricorda che  lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:

  • detenuti e internati negli istituti penitenziari;
  • ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS
  • condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Sono escluse  le ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari. 

Lo sgravio contributivo spetta per :

  • le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, 
  • rapporti di apprendistato.
  • lavoro intermittente
  • somministrazione di lavoro .

E' escluso il  lavoro domestico.

La misura dell’agevolazione  è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Tra le altre modifiche apportate dal decreto 148 2013 da segnalare che a  decorrere dall’entrata in vigore di tale disposizione di legge, ossia dal 20 agosto 2013:

  1. lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
  2. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013.

La circolare fornisce anche le istruzioni per l'ammissione all'incentivo e  per le comunicazioni con il flusso UNIEMENS.

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