Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. In particolare, come pubblicato sul Sole 24 ore del 4.2.2019 a pagina 12, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito. Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso;
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nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato:
- il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta,
- la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro.
Questi chiarimenti sono importanti perchè capita che enti pubblici e privati impugnino davanti al giudice tributario provvedimenti che intimano il pagamento dell'imposta di registro che sarebbe dovuta prenotare a debito, con costi e perdita di tempo per tutte le parti in causa.