Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 - Suppl. Ordinario n. 6) è stato pubblicato l’attesissimo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Per il nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza” la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rappresenta l’ultimo adempimento formale, ponendo così fine alla gestazione parlamentare che ha attraversato, trasversalmente, ben due legislature, e che ha trovato la propria composizione nella venuta alla luce del Codice in questione.
Anche il nostro ordinamento risulta in tal modo dotato di un “diritto della crisi e dell’insolvenza” che, archiviandolo, si sostituisce a quello che, nel linguaggio quotidiano, come pure in quello tecnico, era stato indicato come “diritto fallimentare”.
Come piu' volte evidenziato nei nostri contributi, in perfetta linea con le tendenze normative e le istanze politiche provenienti dall’Europa, il termine “fallimento”, insieme a tutte le relative derivazioni linguistiche, è stato messo al bando, per lasciare spazio a una terminologia più “soft”, e maggiormente rispettosa di chi, volente o nolente, si imbatte in un dissesto imprenditoriale "liquidazione giudiziale".
Tra il nuovo glossario dell'insolvenza si aggiunge anche l'espressione "liquidazione giudiziale", utilizzata dal legislatore per indicare tutta la fase successiva ai tentativi di salvataggio che non hanno sortito buon esito.
Come noto, l’obiettivo principale perseguito dal legislatore interno, è stato appunto quello di mettere a disposizione di chi opera nel settore impresa, gli arnesi indispensabili per prevenire, o al massimo arginare, le situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa. Il nuovo Codice, prendendo spunto e quindi adeguandosi a prestigiose esperienze di altri Stati, ha predisposto le procedure di allerta, anticipando (temporalmente, ma non solo) la messa in campo del nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza”.
La tempistica.
Quando alla cronologia, il legislatore, consapevole della complessa portata, come pure dell’impatto della riforma nei disparati ambiti che interessa, ha scandito in più fasi, diluendo nel tempo, la portata operativa ed applicativa delle disposizioni.
- 12 gennaio 2019: data riportata dal decreto legislativo (che era stato licenziato dall’Esecutivo il 10 gennaio).
- 14 febbraio 2019: data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 16 marzo 2019: corrisponde al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto, il cui articolo 389, al comma II, statuisce l’entrata in vigore degli articoli:
- 27 comma I, Competenza per materia e per territorio;
- 350, Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria;
- 356, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
- 357, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
- 359, Area web riservata;
- 363, Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
- 364, Certificazione dei debiti tributari;
- 366, Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia;
- 375, Assetti organizzativi dell’impresa;
- 377, Assetti organizzativi societari;
- 378, Responsabilità degli amministratori;
- 379, Nomina degli organi di controllo (che tuttavia dovrà avvenire entro i successivi nove mesi);
- 385, Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 386, Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 387 Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- 388 Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
- 15 agosto 2020: data di entrata in vigore della maggior mole dell’articolato
La disciplina transitoria.
L’articolo 390 reca tre importanti precisazioni.
- Data di deposito dei ricorsi e proposte per attivare le procedure. I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge Fallimentare), nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”).
- Procedure pendenti. Le procedure di fallimento e le altre procedure sunnominate, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma, sono definite secondo le disposizioni della cd. Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nonché della disciplina sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3).
- Norme penali. Quando, in relazione a ogni procedura succitata, risultino commessi i fatti puniti dalle norme penali del titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione III del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, agli stessi fatti si applica tale pregressa disciplina, con esclusione, quindi, delle disposizioni contenute sul nuovo Codice.