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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: DATI DA TRASMETTERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019

3 minuti, Redazione , 18/02/2019

Amministratore di condominio: dati da trasmettere entro il 28 febbraio 2019

Gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate per le spese di ristrutturazione. Riepilogo e le sanzioni per mancato invio

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Ancora pochi giorni a disposizione per l'invio della comunicazione dei dati dei condomini all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata in caso di lavori di manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare e in materia di risparmio energetico. Attenzione va prestata al fatto che il Provvedimento del 6 febbraio 2019 ha approvato il software per l'invio che è stato aggiornato per fare spazio anche al bonus verde e per consentire all'amministratore di comunicare i dati degli interessati in caso di cessione del credito. Già a disposizione, inoltre, i modelli per le dichiarazioni fiscali obbligatorie con le istruzioni semplificate sulla base delle ultime indicazioni delle Entrate.

In linea generale, dal 2017 in tutti i casi in cui in condominio sono stati effettuati interventi di riqualificazione e risparmio energetico, è previsto l'obbligo per l'amministratore di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli importi pagati al fine di consentire ai condomini di usufruire dell'agevolazione fiscale, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Da quest'anno l'obbligo si estende anche al bonus verde introdotto per la prima volta nel 2018. Oltre all'invio dei dati alle Entrate l'amministratore deve rilasciare ai condomini una dichiarazione nella quale attesta di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in relazione alla detrazione, riportando l'ammontare della detrazione spettante.  Attezione che in assenza di questa comunicazione non potrà essere apposto il visto di conformità.

L’invio dei dati, come nel caso di tutti gli altri soggetti interessati a queste disposizioni, è ammesso esclusivamente per via telematica. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia, oppure rivolgendosi gli intermediari abilitati. La scadenza è fissata al 28 febbraio 2019. In particolare, secondo quanto prevedono le disposizioni (articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016) , la comunicazione deve contenere i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • bonus verde;
  • quote di spesa imputate ai singoli condomini;
  • eventuali cessioni del credito.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Come indicato espressamente nel testo del decreto, dunque, l’obbligo di comunicazione si riferisce a tutti i condomini nei quali sono state effettuate le spese in questione utilizzando il codice fiscale del condominio. Per l’invio della comunicazione deve essere utilizzato il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate e liberamente scaricabile. In dettaglio il sistema richiede di indicare:

  • tipologia di intervento effettuato (ristrutturazione, risparmio energetico, acquisto di arredi) con il relativo codice identificativo;
  • importo delle spese effettuate con bonifico;
  • importo delle spese effettuate con modalità diverse (ad esempio oneri concessori pagati in contanti);
  • dati catastali dell’unità immobiliare interessata ai lavori;
  • importo complessivo della spesa per l’unità immobiliare;
  • codice fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa;
  • importo della spesa attribuita al soggetto.

L’importo complessivo dell’intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) dovrà ovviamente coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto”, a cui è sottratta la somma degli eventuali campi in tabella “Importo del credito” ceduto solo se il credito è ceduto a fornitori.

La comunicazione che deve essere inviata entro il 28 febbraio, come detto, è una condizione indispensabile perché i condomini possano usufruire della detrazione in maniera automatica, senza cioè dover modificare la dichiarazione precompilata e per questo rischiare controlli dall’Agenzia delle entrate.
Ovviamente questo riguarda tutti i dati sulle spese che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione, per cui in caso di invio in ritardo nell’invio della comunicazione richiesta sono previste pesanti sanzioni a carico dell'amministratore o comunque del soggetto tenuto alla comunicazione.
Le sanzioni sono state introdotte dal d.lgs. 175/2014 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. Variano sulla base dello schema seguente:

  • 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati;
  • sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza;
  • nessuna sanzione in caso di trasmissione di un’errata comunicazione corretta nei 5 giorni successivi alla scadenza.

Ti puo interessare il nuovissimo  e- book "Adempimenti  fiscali dell'amministratore di condominio 2019" di A. Donati (Aggiornato con il Provvedimento delle Entrate 28213 del 06/02/2019 sulla comunicazione telematica) 

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