Una società che svolge sia attività agricola sia attività commerciale può rientrare nel regime catastale se cede l'attività commerciale ad una società del gruppo? E' questa una delle domande poste all'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione e la stampa specializzata. Nel rispondere al quesito l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di bilancio 2007 (L. 296/2006) aveva previsto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se:
- la ragione sociale/la denominazione sociale contengano l'indicazione società agricola.
- l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.
Questi requisiti formali devono trovare riscontro nella reale attività svolta dalla società, e vengono meno nel caso di partecipazione in altre società salvo che in presenza delle seguenti condizioni:
- la partecipata sia anch'essa una società agricola;
- i dividendi di tale partecipazione sono inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte direttamente dalla partecipante.
Quindi, come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate e riportato sul Sole 24ore del 01.02.2019 a pagina 18, nel caso in cui la società trasferisse il ramo d'azienda riferibile all'attività commerciale ad una società del gruppo da essa non partecipata, esercitando la sola attività agricola, l'opzione per il regime di tassazione catastale potrebbe essere esercitata dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è realizzata la cessione del ramo commerciale.