Quando scatta il recupero dell'agevolazione dell'iper ammortamento?
Ma andiamo con ordine.
L'iper ammortamento è l'agevolazione che consente una maggiorazione fiscale del costo di acquisto degli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende in chiave Industria 4.0. L'agveolazione è stata prorogata anche dalla Legge di bilancio 2019, sebbene con l'introduzione di percentuali differenziate in base a scaglioni di investimento. Tale disciplina rischia di scontrarsi con il cd. "Decreto dignità" (DL 87/2018) , in base al quale nel caso in cui si cede un bene agevolato durante il periodo in cui si usufruisce dell'iperammortamento, questo causa il recupero dell'agevolazione (recapture).
In particolare l'articolo 7 del decreto prevede il recapture nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa azienda, nel periodo di fruizione dell'agevolazione.
Anche nel corso di Telefisco 2019 erano stati posti all'Agenzia delle Entrate i seguenti due quesiti sul tema:
- il recapture scatta per le cessioni all'estero o per tutte le cessioni del bene?
- il recapture scatta per le cessioni dell'azienda o del ramo di azienda?
L'Agenzia ha chiarito che in linea generale, tanto il tenore letterale della norma quanto la relazione illustrativa, lasciano intendere il recapture sia nel caso di cessione onerosa sia nel caso di delocalizzazione. Pertanto, per quanto riguarda il primo quesito, il recapture scatta per tutte le cessioni a titolo oneroso del bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione stessa. Il motivo è che cedendo il bene, il cespite non ha più la sua funzione originaria di trasformazione tecnologica del complesso industriale vanificando il motivo stesso del beneficio, è questa la chiave di lettura per cui la sostituzione con un bene più innovativo non causa la perdita dell'iper ammortamento.
Per quanto riguarda il meccanismo di recapture nel caso di cessione dell'azienda o di un suo ramo, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta al quesito, evidenzia come la finalità di innovazione tecnlogica del complesso in queste ipotesi non è compromessa nel suo insieme e quindi il mutamento della titolarità di un azienda non comporta il venir meno dell'agevolazione.