L’INL con la Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di stipula del contratto a tempo determinato in deroga assistita, previsto dall’articolo 19, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015.
Secondo l’INL, la possibilità di stipulare tale contratto, rispettando l'obbligo di causale giustificatrice, decorre al termine dei 24 mesi previsti dalla norma, quale durata ex lege del contratto a termine, ma puo anche verificarsi dopo il diverso termine individuato dai contratti collettivi, stante l’autonomia delle contrattazione fra le parti nel determinare la durata massima dei rapporti a termine.
Le sedi territoriali dell' Ispettorato avevano chiesto conferma sulle modalità applicative della disposizione e cioè se la stessa trovi applicazione sia quando il limite iniziale sia quello ordinario, previsto dal comma 2 dello stesso art. 19 (pari, quindi, a 24 mesi), sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva .
La nota dell'Ispettorato nazionale conferma che "l'ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva. Ciò in considerazione del tenore letterale del menzionato art. 19, comma 3, che ammette la stipula dell'ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro "fermo quanto disposto al comma 2" e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali."