La definizione agevolata delle liti pendenti prevista nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 è stata oggetto di numerosi chiarimenti nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra gli operatori del settore e l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Ministero dell'Economia e delle Finanze). In particolare due quesiti riguardano gli effetti che la definizione agevolata delle liti provoca sui responsabili in solido, e sulla società e sui soci.
Nella prima domanda è stato chiesto se la definizione agevolata della lite da parte di un contribuente estenda i suoi effetti anche agli eventuali contenziosi pendenti autonomamente, intrapresi da responsabili in solido per la medesima pretesa. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva, e riprendendo quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019(DL 119/2018) ha sottolineato come la definizione perfezionata del coobligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Quindi, come riportato sul Sole24ore del 1°febbraio 2019, anche in presenza di più liti fiscali la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Sarà la stessa amministrazione a chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie instaturate con i coobligati con lo stesso oggetto.
Nella seconda domanda sono stati chiesti gli effetti nei confronti dei soci se la definizione agevolata delle liti da parte di una società di persone o della società di capitali a ristretta base azionaria. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (art.6 DL 119/2018) prevede che la lite definibile esprima un valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Pertanto, come riportato sul Sole24ore, nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro-quota ai soci, la controversia non è definibile in quanto non sono indicate le imposte e le sanzioni dovute dai medesimi soci e quindi non ci sono effetti sui soci stessi. Come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, questo princiapio vale tanto per le società di persone quanto per le società di capitali a ristretta base azionaria.
Di seguito gli altri chiarimenti forniti sulla definizione agevolata delle liti pendenti:
- gli avvisi bonari intesi come comunicazioni di irregolarità emesse dopo i controlli 36-bis dpr 600/73 non sono definibili in quanto sono atti di riscossione e non atti impositivi;
- gli atti di recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo rientrano tra quelli agevolabili in quanto sono atti impositivi;
- per definire la lite con il pagamento del 90% delle maggiori imposte pretese è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente ossia che il ricorso sia già stato depositato/trasmesso alla segreteria della CTP;
- la definizione agevolata tramite il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia richiede oltre alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la notificazione del ricorso per Cassazione al contribuente entro il 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della Legge di conversione.