Di chi è la responsabilità se il cliente incarica un professionista dell'incarico delle dichiarazioni e questo non adempie ai suoi obblighi? A confermare la giurisprudenza ci ha pensato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1815 del 23 gennaio 2019 e qui allegata.
Nel merito la contribuente riversava sul proprio consulente la responsabilità delle dichiarazioni omesse, come risultava dagli atti dell'Agenzia delle Entrate. Ma, come chiarito nella massima dell'ordinanza stessa, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sull'incaricato.
Infatti, in tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dà mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d'esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nel caso di specie, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l'omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività che avrebbe dovuto espletare il consulente e la conseguente colpevolezza del contribuente.
La responsabilità è rimasta così tutta in mano al contribuente.