Ad oggi , 11 febbraio 2019, manca ancora la pubblicazione del modello cd esterometro in scadenza il 28 febbraio 2019 e riguardante le operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che l'Agenzia delle Entrate si trova a fornire chiarimenti sul suo ambito di applicazione.
In particolare con la Consulenza giuridica 8 del 7 febbraio 2019 è stato chiesto se la trasmissione delle fatture al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) sia sufficiente all’adempimento di tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e nel merito dell'esterometro. L'istante infatti ritiene che le semplificazioni connesse ad OTELLO 2.0, nell’ottica del principio “Once” garantiscano al cedente di assolvere con un unico invio anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come la determinazione del 22 maggio 2018, n. 54088 che ha dato conto della realizzazione della versione aggiornata del sistema (denominata OTELLO 2.0), tra l’altro stabilisce che:
- al momento dell’emissione, il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati delle fatture (e delle relative variazioni), mettendo a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema ;
- I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente.
Il principio che emerge è con ogni evidenza, quello per cui un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale.
La corretta trasmissione dei dati ad OTELLO 2.0 vale anche ai fini dello spesometro in scadenza il 28 febbraio 2019.