L'ispettorato nazionale del lavoro ha emanato una nuova nota di chiarimento, n. 1148 2019, a completamento della circolare 2-2019 in materia di maggiorazione delle sanzioni sul lavoro definita dalla recente legge di bilancio n. 145 2018. Si evidenzia un aspetto importante ossia il fatto che nel definire le violazioni precedenti per le quali scatta il raddoppio delle maggiorazioni previste si tiene conto anche degli illeciti precedenti all'entrata in vigore della legge .
Ricordiamo che la legge di bilancio ha previsto una maggiorazione dellle sanzioni sul lavoro pari al
- 20% per violazioni connesse al lavoro sommerso e irregolare e
- al 10% per quelle riferite alle regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali aliquote vengono pero ulteriormente raddoppiate rispettivamente del 40% e del 20% se il datore di lavoro responsabile risulti già colpevole degli stessi illeciti nei tre anni precedenti.
La nota dell'Ispettorato precisa anche che :
- il destinatario della sanzioni va individuato nel trasgressore in caso di violazioni amministrative (legge 689/1981) e nel datore di lavoro per violazioni punite dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza;
- i tre anni vanno conteggiati non dal momento in cui la violazione è stata commessa ma dal momento in cui si è trasformata in illecito definitivo . Si specifica che gli illeciti precedenti possono riguardare anche periodi precedenti l’entrata in vigore della legge 145/2018 (cioè il 1° gennaio di quest’anno).
Gli illeciti da considerare ai fini delle recidive si considerano «definitivamente accertati» se si verificano i seguenti eventi:
- superamento del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione;
- pagamento della sanzione;
- con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione del provvedimento .
Viene anche specificato che il raddoppio della sanzione non va applicato se è stato effettuato il pagamento delle sanzioni agevolate in base all’articolo 16 della legge 689/1981 o all’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004.