Introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 119/2018) la possibilità di usufruire della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati o gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 2 del decreto fiscale il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018, protocollo n. 298724 ha ribadito che sono definibili gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, è stato chiesto se ai fini dell’imposta di registro risultano definibili soltanto gli avvisi di liquidazione relativi alle violazioni agli articoli 71 e 72 del Dpr 131/86, nonché gli avvisi di liquidazione relativi al recupero dell’agevolazione “prima casa” e della piccola proprietà contadina.
Nel rispondere l'amministrazione finanzaria, come pubblicato a pagina 18 del Sole24ore del 1° febbraio 2019, ha chiarito che ai fini della individuazione degli atti definibili in via agevolata in materia di imposta di registro e di successione valgono le indicazioni fornite con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, la quale precisa che tra gli atti per i quali trova applicazione il trattamento agevolativo previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 rientrano:
- gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa o di infedele dichiarazione emessi ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore o per occultamento del corrispettivo emessi ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
-
gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131 del 1986, nei quali sono ricompresi, anche:
- l’atto con cui l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recupera nei confronti del mutuatario l’imposta sostitutiva in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l’acquisto della prima casa di abitazione (e delle relative pertinenze);
- l’atto con cui l’Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all’imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
- gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro a seguito di decadenza dalle agevolazioni piccola proprietà contadina emessi ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.