La Legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali realizzate dal 1 gennaio 2019(c.1005 art.1 L. 205/2017).
Prima della riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2018, le plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa per effetto della cessione di partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF del soggetto che le realizzava, risultando, quindi, sottoposte alla tassazione ad aliquota progressiva, sebbene in misura parziale.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori per effetto della cessione di partecipazioni non qualificate, invece, erano e sono soggette al regime di imposizione sostitutiva, attualmente fissata al 26%.
Fino al 31 dicembre 2018 si aveva la seguente situazione:
tassazione partecipazioni qualificate:
- nel limite del 40% (se realizzate entro il 31.12.2008);
- nel limite del 49,72% (se realizzate dal 1.1.2009 al 31.12.2017);
- nel limite del 58,14% (se realizzate dal 1.1.2018)
tassazione partecipazioni non qualificate
- Imposta sostitutiva del 26%
Dal 1 gennaio 2019 a prescindere dal periodo di maturazione :
- Cessione di partecipazione qualificate o non qualificate: imposta sostitutiva del 26%
Per la tassazione della plusvalenza rileva il momento in cui la cessione si perfeziona e non quello di cassa.
Per la determinazione delle plusvalenza si assume il costo o il valore di acquisto o il valore risultante dalla rivalutazione eseguita o da eseguire entro il 30 giugno 2019. Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare le quote possedute al 1 gennaio 2019.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni nella Legge di bilancio 2019