Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla legge di bilancio 2019 ha dato il via alla cd. rottamazione-ter, cioè la terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In particolare in base all'articolo 3, commi 10 e 13 del collegato fiscale,la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le procedure esecutive in corso che poi vengono revocate con il pagamento della prima rata in scadenza il 31 luglio 2019. E' prevista un'apposita eccezione per i casi in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Nel corso di Telefisco 2019 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-ter avesse o meno benefici in merito alle procedure di pignoramento presso terzi. Infatti questa nuova edizione della rottamazione, è stata fatta sulla falsa riga delle precedenti in cui per espressa previsione normativa, la definizione agevolata non produceva effetti nel caso in cui fosse già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati pertanto, era stato chiarito che i pignoramenti presso terzi in corso proseguivano anche dopo la trasmisisone della domanda della sanatoria.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter blocca anche le procedure di pignoramenti presso terzi. Infatti l'articolo 3, comma 10 del DL 119/2018 alle lettere d) ed e) prevede che per i carichi definibili:
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.