Con la Sentenza n. 3133 del 1° febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha deciso sul caso di licenziamento di una lavoratrice per eccessivo utilizzo del pc per motivi personali . In particolare erano stati accertati continui e prolungati accessi a Facebook dal pc utilizzato dalla dipendente di un studio medico durante le ore di lavoro.
La lavoratrice non aveva negato gli accessi nei precedenti gradi di giudizio. Nel ricorso, oltre a motivi di ordine formale, vengono addotti motivi di privacy e del mancato controllo sul PC in ordine alla possibile utilizzo da parte di terzi. Secondo la Cassazione però tali motivazioni non sono accoglibili :
"Quanto alle regole sulla privacy, non risulta, dal ricorso per cassazione che tale specifica questione fosse stata sollevata nel corso dei gradi di merito.
Quanto all'idoneità probatoria della cronologia, ogni questione attiene alla formazione del convincimento del giudice del merito, il quale ha sul punto ampiamente motivato, valorizzando non solo la mancata contestazione da parte della Guglielmi, ma anche il fatto che gli accessi alla pagina personale facebook
richiedono una password, sicché non dovevano nutrirsi dubbi sulla riferibilità di essi alla ricorrente".
Gli ermellini respingono quindi il ricorso della lavoratrice confermando il giudizio della Corte territoriale di Brescia sul fatto che la sottrazione di tempo all’attività lavorativa costituisce una condotta grave contraria all’etica comune e ne conferma " l'idoneità certa a incrinare la fiducia datoriale".