Sono stati pubblicati nella giornata di ieri 30 gennaio 2019 i modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società di persone e capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2018.
Sono molte le novità contenute nei singoli modelli, di seguito le principali enunciate nel comunicato stampa di Agenzia delle Entrate:
- il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.
- Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- Da quest’anno è possibile indicare nei modelli Redditi l’ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall’IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.
- I quadri di determinazione del reddito d’impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all’art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d’impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d’imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l’intero importo).
- Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante.