Nella circolare 5 2019 l'INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale , degli assegni del Fondo credito e credito cooperativo , delle indennità di disoccupazione NASPI, DIS Coll, agricoltura e dell'assegno per le attività socialmente utili. Le riportiamo di seguito:
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI nel 2019 è pari, a € 1.221,44 ; l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è pari a € 1.221,44 per il 2019. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76.
Indennità di disoccupazione agricola
L'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.indicati nella circolare n. 19 del 31/01/2018 vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile è pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Di seguito , infine, le tabelle relative agli assegni di integrazione salariale per i diversi settori economici:
Trattamenti di integrazione salariale ordinari |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.148,74 |
Basso |
993,21 |
935,21 |
Superiore a 2.148,74 |
Alto |
1.193,75 |
1.124,04 |
trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.148,74 |
Basso |
1.191,85 |
1.122,25 |
Superiore a 2.148,74 |
Alto |
1.432,50 |
1.348,84 |
Massimali assegno ordinario Fondo Credito |
|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.173,37 |
1.180,39 |
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 |
1.360,55 |
Superiore a 3.435,56 |
1.718,82 |
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito |
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Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.621,22 |
2.431,19 |
2.289,21 |
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 |
2.738,72 |
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Superiore a 54.763,95 |
3.833,17 |
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo |
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Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.346,38 |
2.331,78 |
2.195,60 |
Quota compresa tra 39.346,38 – 54.877,85 |
3.136,31 |
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Quota superiore a 54.877,85 |
3.647,82 |