Continuano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, in questo caso per le spese per carburanti. Delucidazioni in merito sono stati forniti sia nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2019 sia nel corso del videoforum con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali del 15 gennaio 2019.
Per quanto riguarda Telefisco il chiarimento principale riguarda l'indicazione della targa nella fattura elettronica, in quanto la risposta dell'Agenzia delle Entrate ne ha ribadito la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.
Per quanto riguarda il videoforum del 15 gennaio 2019, uno dei chiarimenti forniti al CNDCEC parte dal fatto che per tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Ora, con l'entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.
Un successivo chiarimento specifica l'ipotesi in cui nonostante la richiesta si verifichi mancata emissione della fattura elettronica nel caso di impianto di distribuzione di carburante perchè l'esercente non la emette in quanro assente al momento o non attrezzato telematicamente. Come chiarito dalle Entrate la mancanza della fattura elettronica può essere sanata con l'emissione di un'autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva).
Infine è stato chiesto come va impostata la fattura per un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna. In particolare la FAQ chiedeva
- quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file XML?
- Si può indicare genericamente la prestazione come "servizi di trasporto effettuati nel mese di…"? È necessario indicare altro?
- È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?
Nel rispondere le Entrate hanno ribadito che come espressamente chiarito a seguito dell’introduzione della fattura elettronica non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.